“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]”
La Tavola Periodica della Costituzione
Costruiamo la Costituzione
“L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]”